IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  collegiale  nella  causa
 promossa da Italia assicurazioni S.p.a., elettivamente domiciliata in
 Genova,  via  Palestro,  15/10,  presso  l'avv.  F. Tiscornia, che la
 rappresenta per procura in calce della citazione contro la  Compagnia
 sarda  di  navigazione marittima S.r.l., elettivamente domiciliata in
 Genova, piazza Corvetto,  2/5,  presso  l'avv.  K.  Kielland  che  la
 rappresenta   per  procura  in  calce  alla  copia  notificata  della
 citazione;
                       PREMESSO IN LINEA DI FATTO
       a) Il tribunale;
       a1)  che la societa' attrice chiede, in via di surrogazione nel
 credito del proprio assicurato, il risarcimento del danno subito  dal
 caricatore   Trasporti   isolani   S.r.l.   a  seguito  dell'avvenuta
 riconsegna a persona diversa dall'avente diritto da parte del vettore
 oggi  convenuto,  di  un carico affidato ad esso vettore in virtu' di
 contratto di trasporto marittimo;
       a2)  che  la  societa'  convenuta  eccepisce l'inammissibilita'
 della domanda,  la  prescrizione  del  diritto  ed  in  subordine  la
 limitazione del debito del vettore marittimo;
       b) Rilevato che la decisione della presente causa comporterebbe
 l'applicazione del  disposto  dell'art.  423  del  codice  civile  in
 materia  di limitazione della responsabilita' del vettore, in quanto:
       b1)  la  domanda  dell'attrice  si fonda, in virtu' di avvenuta
 surrogazione ex lege ex art. 1916 del codice civile, su  un  rapporto
 di  trasporto  marittimo,  non potendosi ricondurre al diverso schema
 del rapporto di deposito l'obbligo  di  riconsegna  delle  merci  che
 grava  sul  vettore  anche  dopo  la  fine  del  viaggio  e sino alla
 riconsegna stessa;
       b2)  l'eccezione  secondo  cui parte attrice avrebbe effettuato
 una mutatio libelli (producendo soltanto  all'udienza  del  5  luglio
 1988  i  documenti  che  la legittimavano ad azionare, per effetto di
 surrogazione, il credito della Trasporti  isolani  S.r.l.)  non  pare
 nella specie risolutiva (almeno ai fini del giudizio di rilevanza che
 in questa ordinanza deve essere espresso) poiche' sin dalla citazione
 non  venne  indicata  una diversa causa petendi, mentre la natura del
 soggetto che agiva (societa' di assicurazione) e  il  riferimento  al
 trasporto  richiesto  pacificamente  dalla  Trasporti  isolani S.r.l.
 ponevano parte convenuta nella possibilita' di difendersi  senza  che
 il diritto al contraddittorio venisse violato, con disorientamento di
 una delle parti (come emerge  anche  dal  tenore  della  comparsa  di
 risposta,  nella  quale non e' contenuta una richiesta di indicazione
 della causa petendi invocata da parte attrice);
       b3)  che  neppure  l'eccezione  preliminare di prescrizione del
 diritto  appare  nella  specie  sicuramente  risolutiva,  poiche'  la
 prescrizione venne ripetutamente interrotta, nel dichiarato interesse
 "degli aventi diritto", da  successive  lettere  (18  marzo  1985,  4
 settembre  1985,  25 febbraio 1986, 27 luglio 1986, 15 dicembre 1986)
 sottoscritte dall'avv.  Tiscornia,  lettere  il  cui  contenuto  deve
 essere  riferito  all'assicurato  sino al pagamento dell'indennizzo e
 all'assicuratore per il periodo successivo, e che  parte  attrice  ha
 comunque ratificato nel corso del giudizio;
       b4)  che  neppure  l'eventuale sussistenza di una colpa grave a
 carico del vettore o dei suoi collaboratori, per la riconsegna  della
 merce  a  persona  diversa  dall'avente diritto, e' stata considerata
 sufficiente a superare i limiti della responsabilita' del vettore, in
 ipotesi  del  tutto  analoga  (Trasporti delle Isole Eolie c. Cerra e
 Gambino) decisa dalla corte di appello  di  Genova  con  sentenza  28
 febbraio  1966,  mentre  piu'  in  generale  la  Corte  di cassazione
 (sentenza 26 luglio 1983,  n.  5121)  ha  posto  in  discussione,  in
 materia  di  trasporto  marittimo,  il  senso stesso del concorso tra
 ipotesi  di  responsabilita'  contrattuale   e   di   responsabilita'
 extracontrattuale,  proprio  con riferimento alla portata della norma
 che prevede la limitazione del debito del vettore;
       c)  Visti  i  dubbi di legittimita' costituzionale sollevati da
 parte attrice, e ritenuto che il disposto dell'art.  423  del  codice
 navale  appare  di  dubbia  legittimita'  costituzionale  per aspetti
 diversi da quelli gia' esaminati  dalla  Corte  costituzionale  nella
 sentenza  19 novembre 1987, n. 401, in quanto due cittadini italiani,
 parti di un contratto  di  trasporto,  si  trovano  soggetti  ad  una
 disciplina  diversa secondo che il viaggio tocchi porti compresi solo
 nello Stato o in Stati diversi per i seguenti aspetti:
       c1)  l'irrilevanza  della  colpa grave, ricordata supra in b4),
 costituisce  attualmente  un  regime  riservato  ai  soli   trasporti
 nazionali, poiche' per i trasporti oggettivamente internazionali (che
 tocchino  cioe'  due  Stati  diversi  secondo  la   definizione   del
 protocollo  di  Visby  23  febbraio 1968), lo stesso protocollo, reso
 applicabile nel nostro ordinamento dalla legge  12  giugno  1984,  n.
 243,   prevede  la  decadenza  dal  beneficio  dalla  limitazione  di
 responsabilita' "se viene fornita la prova che il danno e'  risultato
 da   un  atto  o  da  un'omissione  del  vettore  commesso  (omissis)
 temerariamente e con la consapevolezza che un danno probabilmente  ne
 sarebbe derivato";
       c2)  la  limitazione  del  debito esclusivamente per "unita' di
 carico"  differisce  anch'essa  dal  regime  giuridico  proprio   dei
 trasporti  internazionali  modificato dal protocollo di Bruxelles del
 21 dicembre 1979  (applicabile  nell'ordinamento  interno  in  virtu'
 della  legge  12  giugno  1984,  n.  244)  nel  senso di arricchire i
 parametri di misura del debito con una formula mista in cui  l'unita'
 di   carico   concorre   con  il  peso,  applicandosi  nelle  singole
 fattispecie il criterio piu' favorevole al danneggiato, ed evitandosi
 cosi'  debiti  del  tutto  irrisori  (di  cui la causa in esame e' un
 palese esempio);
       c3) almeno sino a quando non verranno rivisti i limiti assoluti
 previsti  dalla  norma  in  questione  (secondo  la   raccomandazione
 autorevole,  ma non raccolta, contenuta nella sentenza gia' ricordata
 della Corte costituzionale) la divergenza tra i due tipi di trasporto
 appare  allo stato del tutto irragionevole, poiche' se e' vero che la
 possibilita' di deroga attribuita alle parti realizza  un  equilibrio
 accettabile per parti entrambe sufficientemente edotte sui meccanismi
 giuridici vigenti, la disciplina legislativa pone a  rischio  proprio
 l'utente  privato  occasionale,  che  per  carenza  di informazioni e
 conoscenze puo' trovarsi esposto  ad  un  regime  di  limitazione  di
 debito   iniquo  (in  quanto  non  sufficientemente  valutato  e  non
 accettato), con importi di poche centinaia  di  migliaia  di  lire  a
 fronte  di carichi valutabili in decine di milioni. E non pare dubbio
 che, tra i trasporti  nazionali  e  quelli  internazionali,  l'utente
 occasionale meriti maggiore tutela proprio nei primi, piu' facilmente
 usufruibili da soggetti di  modesta  organizzazione  imprenditoriale.
 Che   l'utente   privato   occasionale   di   modesta  organizzazione
 imprenditoriale  sia,  invece,  meglio   tutelato   nell'ipotesi   di
 trasporti  piu'  impegnativi  (quali  quelli  internazionali)  e meno
 tutelato in quelle di  trasporti  meno  impegnativi  e  piu'  usuali,
 costituisce  attualmente  una  disuguaglianza di trattamento non solo
 ingiustificata alla luce del primo comma dell'art. 3, ma  assai  poco
 congrua  anche  rispetto  al  secondo  comma dello stesso articolo, e
 meritevole dunque dell'esame della Corte delle leggi;
       c4)  che,  infine,  le  modificazioni apportate sul piano delle
 convenzioni  internazionali  al  regime   della   limitazione   della
 responsabilita'  del  vettore,  con i protocolli di Visby e Bruxelles
 prima ricordati, non hanno sinora trovato eco  nella  disciplina  del
 trasporto marittimo interno, sebbene in origine l'art. 423 del codice
 della navigazione avesse proprio lo scopo di conformare il regime del
 trasporto  marittimo  interno  a  quello del trasporto internazionale
 secondo un intento  di  omogeneita'  di  trattamento  rispondente  al
 principio accolto dall'art. 10 della nostra Costituzione;